TITOLO IX
Disposizioni
finali
Art.
39 - Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci
Fondatori, in tal caso, l’eventuale residuo sarà devoluto ad organizzazioni
nazionali o internazionali, aventi finalità umanitarie, solidaristiche,
sportive dilettantistiche, di emancipazione e di liberazione umana.
Art.
40 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono,
in quanto applicabili, le norme del codice civili e delle disposizioni di leggi
vigenti.
Art.
41 - Per ogni controversia che sorgesse sull’interpretazione del seguente
Statuto foro competente è quello di Monza.
Art. 42 - Per delibera dell’Assemblea il presente Statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo le disposizioni di leggi vigenti.



