TITOLO
VI
Il
collegio dei revisori.
Art. 32 – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti nominati dall’Assemblea dei soci fondatori.
Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell’atto costitutivo.
I revisori dei conti durano in carica per un triennio e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo anno del triennio; sono rieleggibili e la loro carica è gratuita.
I loro compiti possono essere così riassunti:
a) verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità;
b) redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.



