TITOLO II
L’assemblea dei
soci fondatori
ART. 9 – L’ assemblea dei soci fondatori si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci stessi, per proporre o deliberare:
- la designazione dei candidati che potranno essere eletti membri del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la cooptazione tra soci fondatori di nuovi soci;
- l’esclusione del socio fondatore;
- la modifica della Statuto;
- il ricorso sull’ammissione dei Soci ordinari;
- lo scioglimento dell’Associazione;
- propone il socio onorario.
La data e l’ordine dell’Assemblea sono comunicati ai Soci per lettera o mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede dell’Associazione.
Tutte
le altre deliberazioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori sono prese con la
presenza di metà più uno dei soci, in prima convocazione, e qualunque sia il
numero degli intervenuti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in
seconda convocazione.
La seconda convocazione può aver luogo quattro ore dopo la prima.
Ogni socio fondatore potrà rappresentare in delega un altro socio per non un totale di tre deleghe a seduta. Nel caso di più di tre deleghe tutte verranno annullate e la deliberazione avverrà secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea.
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni.



